Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all’integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un’attività lucrativa come lavoratori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell’azienda in seguito all’invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.
Art. 18d – Aiuto in capitale
Art. 18d148
Aiuto in capitale
- 148 Originario art. 18b. Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 18d Originario art. 18b. Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Originario art. 18b. Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129;
- SR-Nummer
- SR 831.20
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.06.1959
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale