Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all’assistenza o alla cura degli assicurati in cui l’assicurato:
non è responsabile dell’esercizio della forma di alloggio collettivo;
non è libero di decidere a quali prestazioni d’aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o
deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza.
Le istituzioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all’articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti.
Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d’aiuto da quest’ultimo sono equiparate agli istituti.
Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l’assicurato:
può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita;
può condurre una vita autonoma e responsabile; e
può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative.
Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti.