L’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto:392
se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.393
La riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto:394
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare.