Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.56
Se un assicurato lavora nell’economia domestica o nell’azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest’ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto l’assicurato sostituisce un altro salariato.