Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:
le prestazioni;
l’organizzazione;
l’amministrazione e il finanziamento;
il controllo;
il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.
Tali disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato.172
Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall’istituto di previdenza. Tuttavia, se l’istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest’ultima non è applicabile retroattivamente.