In caso di scioglimento dell’istituto di previdenza (liquidazione totale), l’autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.
Art. 53c – Liquidazione totale
Art. 53c203
Liquidazione totale
- 203 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
- Percorso della struttura
- Parte terza: Organizzazione Titolo primo: Istituti di previdenza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
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Art. 53c Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Liquidazione totale In caso di scio
- SR-Nummer
- SR 831.40
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.06.1982
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale