Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.
IL Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettere f e fbis.239
In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d’insolvibilità ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.240