Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione della legge e prende misure per l’attuazione della previdenza professionale.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell’applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l’organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale.392
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ...393
I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno.394