La fondazione può autorizzare la banca depositaria a trasferire parti del patrimonio d’investimento a depositari terzi o collettivi in Svizzera e all’estero, sempre che sia garantita la debita diligenza nella scelta e nell’istruzione dei depositari, nonché nel controllo degli stessi.
Art. 12 – Banca depositaria
Art. 12
- 18 RS 952.0
- 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221).
- Percorso della struttura
- Sezione 6: Banca depositaria
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2024
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 12 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934RS 952.0 sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore d
- SR-Nummer
- SR 831.403.2
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 22.06.2011
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale