(art. 53k lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)
Al momento della sua ammissione nella fondazione, a ogni investitore vanno consegnati gli atti regolatori determinanti della fondazione. Le modifiche degli stessi devono essergli comunicate in modo adeguato.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti:
gli organi della fondazione;
il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni;
il conto annuale, conformemente agli articoli 38–41;
il rapporto dell’ufficio di revisione;
il numero dei diritti emessi per ciascun gruppo d’investimento;
eventi, affari e decisioni importanti della fondazione e delle filiali;
il rinvio a prospetti;
i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capoverso 1;
i superamenti dei limiti da parte di gruppi d’investimento misti secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera e.
L’autorità di vigilanza può esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni nell’interesse degli investitori.
Salvo nel caso dei gruppi d’investimento immobiliare, vanno inoltre pubblicati, con cadenza quantomeno trimestrale, gli indicatori di cui all’articolo 38 capoverso 7.