L’autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l’istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.
La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L’autorità di vigilanza può aumentare l’importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell’importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d’affiliazione e la loro durata contrattuale minima.
La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.
Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell’istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l’obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.