(art. 34b LPP)
I diritti passano all’istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.
Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l’indennizzo per incapacità al guadagno nonché l’indennizzo per danno pensionistico;
le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.