Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 42 Definizione dei rischi Sono considerati rischi secondo l’articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d’invalidità. Capitolo 4: Finanziamento / Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza