L’istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.
163Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044279, 4653).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 48e Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653). Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653). Accantonamenti e riserve di fluttuazione L’istituto di previdenza stabilisce in un regolament