L’organo di revisione verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori riguardanti:
i crediti di cui all’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal;
il pagamento dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal;
le restituzioni al Cantone previste all’articolo 64a capoverso 4 LAMal e le altre restituzioni.
Per i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 3 LAMal, controlla:
se le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
se la procedura di diffida di cui all’articolo 105b è stata rispettata;
se esiste un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente;
se la data di rilascio dell’attestato di carenza di beni o del titolo equivalente risale all’anno precedente;
se l’importo complessivo dei crediti è esatto;
se il credito è stato notificato al Cantone secondo l’articolo 105f capoverso 1;
se l’attestato di carenza di beni o il titolo equivalente non concerne un credito di pertinenza della LCA468.
Per i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 3bis LAMal, controlla:
se gli elementi previsti al capoverso 2 lettere a, b, e ed f sono rispettati;
se è indicata la ragione per cui l’assicuratore non ha potuto ottenere un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.
Il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 25 LVAMal469.