La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 202526 sulla statistica federale. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti.27
La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata di degenza e numero di punti effettuati.