Sono abrogate:
l’ordinanza 2 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965300 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi;
l’ordinanza 3 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965301 concernente l’esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi;
l’ordinanza 4 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965302 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni;
l’ordinanza 6 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965303 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti;
l’ordinanza 7 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965304 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute;
l’ordinanza 8 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985305 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute;
l’ordinanza 9 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990306 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute;
l’ordinanza 10 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968307 concernente l’ammissione di medicamenti nell’elenco delle specialità;
l’ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989308 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute;
l’ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988309 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.