Le riserve di un assicuratore che chiede l’autorizzazione devono ammontare ad almeno otto milioni di franchi.
Art. 9 – Riserve iniziali
Art. 9
Riserve iniziali
- Percorso della struttura
- Capitolo 3: Finanziamento dell’attività assicurativa Sezione 1: Riserve
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
Versioni linguistiche disponibili
Seleziona versione dell’articolo
Le versioni attuali e storiche restano separate e accessibili in modo permanente. La versione selezionata si apre automaticamente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 9 Riserve iniziali Le riserve di un assicuratore che chiede l’autorizzazione devono ammontare ad almeno otto milioni di franchi. Capitolo 3: Finanziamento dell’attività assicurativa / Sezione 1: Riserve
- SR-Nummer
- SR 832.121
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.11.2015
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale