L’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio, segnatamente:
alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;
ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;
alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l’ospedale e la casa di cura.30
Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all’estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all’assistenza e alle cure a domicilio.31