Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al:
40 per cento per le vedove ed i vedovi,
15 per cento per gli orfani di padre o di madre,
25 per cento per gli orfani di padre e di madre,
70 per cento al massimo e complessivamente in caso di più superstiti.
La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo della pensione alimentare.
Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato77, il 90 per cento del guadagno assicurato. L’estinzione della rendita di uno di questi superstiti profitta agli altri proporzionalmente fino all’ammontare massimo loro spettante78.
Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all’articolo 69 LPGA79, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all’ammontare previsto nel capoverso 1.80 La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l’importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma al massimo all’ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.81
Il capoverso 4 si applica anche se l’assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera.82
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando ambedue i genitori erano assicurati.