Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l’assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l’autopsia o altre misure analoghe. L’autopsia non può essere ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichiarazione del defunto.
Art. 47 – Autopsia
Art. 47101
Autopsia
- 101 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178 766, 1994V 897, 19993896).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 47 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del dirit
- SR-Nummer
- SR 832.20
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.03.1981
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale