I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d’indennità giornaliere dell’AVS/AI, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all’AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.
Art. 50 – Compensazione
Art. 50104
Compensazione
- 104 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178 766, 1994V 897, 19993896).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 50 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del dirit
- SR-Nummer
- SR 832.20
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.03.1981
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale