Per evitare di cadere in acqua quando si lavora vicino e sopra corsi e specchi d’acqua vanno adottate le misure di cui agli articoli 23 e 29.
Se le misure di cui al capoverso 1 non sono tecnicamente possibili, occorre:
indossare mezzi di protezione e di salvataggio adatti come giubbotti di salvataggio; e
avere a disposizione salvagenti, cordame, cime e ganci.
Quando sono effettuati lavori vicino, sopra e dentro corsi d’acqua che comportano per i lavoratori il rischio di essere trascinati dalle acque, vanno messi a disposizione dispositivi di ritenuta o imbarcazioni di salvataggio a motore, a meno che il salvataggio sia garantito da un luogo in superficie, segnatamente dalla riva, da pontoni, zattere, piattaforme o pontili.
Per i lavori vicino, sopra e dentro corsi e specchi d’acqua occorre impiegare lavoratori dotati di una costituzione fisica idonea. Essi devono essere informati in merito ai pericoli e debitamente istruiti sull’utilizzazione dei mezzi di salvataggio.