Nelle zone esposte a pericoli naturali come valanghe, piene, colate detritiche, frane o cadute di pietre, i lavori possono essere eseguiti soltanto se:
è assicurata una sorveglianza adatta;
i servizi di soccorso possono essere allertati; e
il trasporto della vittima di un infortunio tra il posto di lavoro e il medico o l’ospedale più vicino è garantito.
Il piano di sicurezza e di protezione della salute di cui all’articolo 4 deve tener conto delle prescrizioni delle autorità federali e cantonali in relazione ai pericoli naturali nella zona interessata.
In caso di pericolo accresciuto, nessun lavoratore deve trovarsi nella zona di pericolo.