Le reti di sicurezza devono essere installate in modo tale che le persone non possano cadere più in basso di 3 m.
Art. 67 – Reti di sicurezza
Art. 67
Reti di sicurezza
- Percorso della struttura
- Capitolo 4: Ponteggi Sezione 3: Ponteggi di ritenuta e reti di sicurezza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
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Art. 67 Reti di sicurezza Le reti di sicurezza devono essere installate in modo tale che le persone non possano cadere più in basso di 3 m. Capitolo 4: Ponteggi / Sezione 3: Ponteggi di ritenuta e reti di sicurezza
- SR-Nummer
- SR 832.311.141
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.06.2021
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale