La presente ordinanza si applica a tutte le aziende sottoposte all’assicurazione obbligatoria, in virtù della legge federale del 13 giugno 19112 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, le quali eseguiscono lavori di spruzzatura con vernici o lacche contenenti sostanze infiammabili o nocive alla salute.
Rimangono riservate, in quanto non siano in contrasto con la presente ordinanza, le prescrizioni cantonali e comunali sulla polizia edilizia e antincendio.