Le rendite d’invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell’invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell’instabilità dell’affezione o delle condizioni di lavoro.
Art. 23 – Rendite per un tempo determinato o indeterminato
Art. 23
Rendite per un tempo determinato o indeterminato
- 76 RS 831.10
- 77 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Prestazioni assicurative
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 23 Rendite per un tempo determinato o indeterminato 1 Le rendite d’invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell’invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell’instabilità dell’affezione o delle condizioni di lavoro. 2 Se la rendita
- SR-Nummer
- SR 833.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.11.1993
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale