Art. 36 – Abrogazione del diritto vigente
Art. 36
Abrogazione del diritto vigente
- 112 [RU 1964257, 1971994, 19831826, 19922100]
- 113 [RU 1968622, 197914]
- Percorso della struttura
- Sezione 6: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 36 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 20 marzo 1964 [RU 1964 257, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100] sull’assicurazione militare e il decreto federale dell’8 maggio 1968 [RU 1968 622, 1979 14] che mette i civili al beneficio dell’assicurazione militare sono abrogati. [RU 1964 257, 197
- SR-Nummer
- SR 833.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.11.1993
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale