(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)
Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 194712 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.