(art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)314
L’ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa di disoccupazione e al titolare, di regola entro 60 giorni.
Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest’ultimo. La cassa di disoccupazione si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell’ufficio di compensazione.315