(art. 11 cpv. 1 LADI)
È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.
Se l’assicurato ha esercitato da ultimo un’occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l’assicurato è totalmente disoccupato.20