L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito.
Art. 8 – Credito in conto corrente
Art. 8
Credito in conto corrente
- Contesto dell’atto
- SR 837.141 · OFAD · Ordinanza · Consolidation: 837.141 - 2008-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 3: Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in conto corrente
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2008
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 8 Credito in conto corrente L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito. Sezione 3: Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in cont
- SR-Nummer
- SR 837.141
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.11.2003
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale