Un aiuto è accordato, come partecipazione alla spesa d’acquisto dei terreni, soltanto per fondi che sono stati azzonati quali aree da costruzione per abitazioni. Eccezionalmente, un aiuto può essere concesso anche per fondi non ancora assegnati all’area edificabile qualora le competenti autorità assicurino che lo saranno tempestivamente.
Di regola, è concesso l’aiuto soltanto se risulta che nei 10 anni successivi esisterà un fabbisogno di nuove abitazioni nella relativa regione.