Qualora i mezzi finanziari non bastassero, al promovimento hanno diritto in uguale misura:
i committenti e le organizzazioni mantello per la costruzione d’abitazioni d’utilità pubblica;
gli acquirenti di abitazioni in condominio o di case familiari;
la costruzione e la riattazione di edifici prevalentemente destinati all’abitazione di anziani e invalidi;
la riattazione di abitazioni;
i progetti di costruzione per i quali la Confederazione ha concesso prestazioni anteriori nel quadro della legge.
Ai fini di una migliore ripartizione regionale dei mezzi finanziari, l’Ufficio può stabilire contingenti per Cantone.