In quanto la Confederazione non provveda da sé alla ricerca sul mercato delle abitazioni può affidare l’incarico a istituzioni competenti pubbliche e private e a specialisti oppure partecipare finanziariamente ai lavori di terzi.
Art. 26 – Esecuzione
Art. 26
Esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
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Art. 26 Esecuzione In quanto la Confederazione non provveda da sé alla ricerca sul mercato delle abitazioni può affidare l’incarico a istituzioni competenti pubbliche e private e a specialisti oppure partecipare finanziariamente ai lavori di terzi. Parte prima: Promovimento della costruzione di abit
- SR-Nummer
- SR 843
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.10.1974
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale