I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti.
Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall’assegnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.