L’obbligo di restituzione dell’assistito e dei suoi eredi è retto dal diritto del Cantone in cui l’assistito era domiciliato al momento dell’assistenza. Le pertinenti pretese sono fatte valere e giudicate dalle autorità e dai tribunali di questo Cantone.
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Se l’assistito era uno straniero non domiciliato in Svizzera, il diritto determinante e le autorità e i tribunali competenti sono quelli del Cantone che ha prestato l’assistenza.
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