La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 e, fatti salvi i capoversi 2 e 3, ha effetto sino al 30 giugno 2023.
I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l’articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.
La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino al 31 gennaio 2023.
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2024.17
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2026.18