In casi motivati in cui l’impresa può iniziare solo in seguito le attività che generano valore aggiunto, in particolare nel caso di misure edilizie, l’inizio dell’agevolazione fiscale può essere posticipato, in deroga all’articolo 7 capoversi 1 e 3.
L’agevolazione fiscale di cui al capoverso 1 inizia al più tardi il 1° gennaio del sesto anno civile successivo all’anno di presentazione della proposta.
L’anno civile in cui la proposta di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO non è incluso nel capoverso 2.
La proposta del Cantone relativa all’inizio posticipato di cui al capoverso 1 deve contenere una motivazione e uno scadenzario dettagliato.