I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.
Art. 150 – Cantoni
Art. 150
Cantoni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 150 Cantoni I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi. Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione / Capitolo 3: Protezione dei vegetali / Sezione 1: Principi
- SR-Nummer
- SR 910.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.04.1998
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale