Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:270
viola o usurpa l’identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3;
contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15;
contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4;
contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capoverso 1;
rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;
non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27acapoverso 1 o non ottempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;
in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;
fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;
impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l’articolo 63 capoverso 4;
contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’articolo 145;
non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;
contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;
contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a o 165a;
contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a;
non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a;
senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);
senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;
contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione;
importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);
importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);
non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163;
non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164;
contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.
Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:
...
viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.
Il tentativo e la complicità sono punibili.
Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.