Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d’estivazione.
La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull’alpe.
Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.