Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per:
gli ovini, eccetto le pecore munte, a seconda del sistema di pascolo;
gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.
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Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore munte, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 2 numero 3.
Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.