Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.84
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.