Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:87
prati sfruttati in modo estensivo;
prati sfruttati in modo poco intensivo;
pascoli sfruttati in modo estensivo;
pascoli boschivi;
terreni da strame;
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
prati rivieraschi;
maggesi fioriti;
maggesi da rotazione;
fasce di colture estensive in campicoltura;
striscia su superficie coltiva;
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vigneti con biodiversità naturale;
superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione;
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Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.93
Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:
superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;
superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;
superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d’estivazione e superfici d’estivazione nella regione di pianura e di montagna.
Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.
Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN96 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l’adeguato indennizzo di tali oneri.
Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.
Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un’ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.97
I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.98