La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e attuano altre misure tese a promuovere la biodiversità nonché promuovono, preservano e sviluppano ulteriormente paesaggi rurali variati.
Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm190 di proprietà o in affitto o su una superficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm di proprietà o in affitto.
Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del paesaggio.
Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 5a.
Il contributo della Confederazione è versato annualmente.