L’adempimento dei requisiti dell’ordinanza di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a deve essere controllato:
nelle aziende gestite tutto l’anno: almeno due volte ogni otto anni;
nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni otto anni.10
L’adempimento dei requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b, c ed e deve essere controllato almeno una volta ogni otto anni.11
In deroga ai capoversi 1 e 2, i Cantoni possono rinunciare ogni anno a uno dei controlli di base al massimo nel 10 per cento delle aziende. Nella scelta si basano su una propria valutazione del rischio.12
La data di un controllo di base va fissata stagionalmente in modo che gli ambiti scelti possano essere controllati efficacemente.
Un’azienda gestita tutto l’anno deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni.
In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.13
I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un’azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per:
controlli di base che non richiedono la presenza del gestore;
controlli di base relativi a contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l’interconnessione.