La presente ordinanza si applica all’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.
Art. 1 – Campo d’applicazione
Art. 1
Campo d’applicazione
- Percorso della struttura
- Sezione 1: Disposizioni generali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.05.2024
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Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica all’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute. Sezione 1: Disposizioni generali
- SR-Nummer
- SR 910.19
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.05.2011
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale