La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione giusta l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.
La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione.