Per superficie d’estivazione si intendono:
i pascoli comunitari;
i pascoli d’estivazione;
i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estivazione.
Le superfici nella regione d’estivazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199866 sulle zone agricole sono considerate superfici d’estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.